
Superbonus 110%, vediamo i lavori ammessi, trainanti e trainati, i requisiti, i limiti di spesa da rispettare e l’elenco dei beneficiari nella guida di seguito, con le ultime novità introdotte della Legge di Bilancio 2021.
Superbonus 110%
Che cos’è
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).
Quali vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi
– di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
– di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
– per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
A CHI CI RIVOLGIAMO
COME
permettendo quindi di:
- ridurre immediatamente il costo complessivo delle spese da sostenere;
- facilitare la realizzazione delle opere ed il rapporto contrattuale diretto tra il Cliente finale (singolo proprietario di immobile o amministratore di condominio) e le Aziende di settore del territorio.
Chi decide di realizzare interventi di riqualificazione energetica e/o sismica può cedere il credito maturato alle imprese esecutrici dei lavori o ad altri soggetti privati, interessati all’acquisto, che possono a loro volta cederlo.
Obiettivi
Riqualificare energeticamente o migliorare sismicamente il patrimonio edilizio, finanziando le operazioni con risorse di terze parti, attraverso l’utilizzo degli INCENTIVI – Eco Bonus e Sisma Bonus – regolamentati dalla legge e disciplinati nelle procedure dall’Agenzia delle Entrate e dall’ ENEA.
Perché cedere la detrazione?
- Si ottiene uno sconto immediato da parte dell’Impresa esecutrice dei lavori, pari ad almeno 5 anni di detrazioni;
- ogni anno, non si devono più eseguire, direttamente o tramite professionisti abilitati, le procedure per la fruizione della detrazione;
- non si è più condizionati dall’eventuale futura incapienza, dovuta ad esempio alla fruizione di altre detrazioni. Si può quindi fruire di altre detrazioni senza correre il rischio di essere incapienti.
Perché acquistare la detrazione?
- Si acquista ora un credito certo, liquido ed esigibile, verso un soggetto solvibile (lo Stato!), ad un prezzo scontato e quindi con redditività annua fissa e predeterminata;
- le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate forniscono in maniera esaustiva le procedure per perfezionare le cessioni e hanno fornito chiarimenti dettagliati sui soggetti che possono acquisire i crediti e sulla loro modalità di fruizione;
- è utilizzabile in compensazione degli oneri pagabili con modello F 24;
Ci sono rischi?
No, i controlli dell’amministrazione finanziaria riguarderanno esclusivamente l’indebita fruizione del credito, mentre la mancata integrazione dei requisiti oggettivi che hanno originato il diritto alla detrazione resta in capo al cedente iniziale.
L’iniziativa, che veicoliamo attraverso l’azienda esecutrice dei lavori, e che quindi non andremo a sostituire in nulla, è legata alla realizzazione di interventi di “riqualificazione energetica e building automation – Eco Bonus” e di “adeguamento sismico – Sisma Bonus” (in tutte le aliquote previste) con cessione della Detrazione Fiscale a favore di soggetti terzi autorizzati, logica che permette il riconoscimento di uno sconto economico, a favore del cliente finale, sul contratto di fornitura.
Sostanzialmente la nostra società, a fronte della Cessione della Detrazione permette l’immediata monetizzazione di una percentuale del valore della Detrazione Fiscale stessa a favore del cliente finale che spetterebbero al cliente ma che puo’ avere in anticipo rispetto alla detrazione di 10 anni prevista dalla norma , senza intaccare in alcun modo il valore economico a favore dell’azienda esecutrice.
Evitiamo così di far spendere, da parte dei condomini per esempio, l’importo totale del costo del lavoro dovuto alle aziende che effettuano l’eventuale appalto. Senza la nostra proposta probabilmente sarà difficile che i condomini si accordino, soprattutto nell’esborso della loro quota procapite, e tutto finisce in niente.
Ecobonus 2021: cos’è e come funziona
L’ecobonus è la detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Ad introdurre gli incentivi riconosciuti per gli interventi di efficienza energetica è stato il decreto-legge del 04/06/2013 n. 63.
Le regole relative ai limiti di spesa, ai lavori ammessi in detrazione fiscale e agli adempimenti richiesti sono contenute all’articolo 14 del DL n. 63/2013, più volte modificato nel corso degli anni e ad ultimo dalla Legge di Bilancio 2021.
L’ecobonus è una detrazione fiscale Irpef ed Ires, concessa per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Le spese ammesse sono numerose, e proprio su tale aspetto ci soffermeremo di seguito, specificando quali rientrano nel superbonus del 110%, e quali sono invece ammesse in detrazione fiscale con le aliquote ordinarie del 65% e del 50% per specifiche tipologie di lavori.
Ecobonus 2021, detrazione fiscale fino al 110%: elenco spese ammesse, limiti e beneficiari
Tra le importanti novità che hanno caratterizzato l’ecobonus, c’è indubbiamente la detrazione fiscale del 110% introdotta dal decreto Rilancio, ed oggetto di modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2021.
L’ecobonus sale al 110% per il seguente elenco di spese ammesse ed entro specifici limiti di spesa:
Elenco lavori ammessi ecobonus 110% | Limiti di spesa |
---|---|
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari | 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8’ immobiliari; 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente | 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 immobiliari |
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari | 30.000 euro |
Quelli riportati nella tabella di cui sopra sono i lavori trainanti. Accedono all’ecobonus del 110% anche i lavori “trainati”, ovvero specifiche tipologie di spese eseguite congiuntamente a quelle di cui sopra o a lavori ammessi al sismabonus del 110%.
Tra queste rientrano tutte le spese ammesse all’ecobonus ordinario del 65% e del 50%. L’articolo 119 del decreto Rilancio include poi le seguenti tipologie di spese:
- impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori, nel limite di spesa di 48.000 euro, 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto. Rientrano anche i sistemi di accumulo integrati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. In questo caso però è previsto il vincolo di cedere ad una GSE l’energia prodotta e non consumata;
- se abbinata ai lavori trainanti, la detrazione del 110% si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, entro il limite di spesa di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.
Per accedere all’ecobonus del 110% è necessario effettuare specifici adempimenti:
- APE ante e post lavori, rilasciato da un tecnico abilitato, per attestare di aver effettuato un passaggio ad almeno 2 classi energetiche superiori a quelle iniziali (o della classe energetica più alta);
- rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese, da attestare mediante asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
A questi, si aggiungono gli adempimenti ordinari relativi all’ecobonus 2021, tra cui l’invio della comunicazione ENEA.
Ecobonus 2021, detrazione fiscale 65%: elenco spese ammesse e limiti di importo
All’ecobonus 2021 del 110% si affiancano le detrazioni fiscali ordinarie: i lavori di riqualificazione energetica restano agevolati al 65% ed al 50% se non eseguiti congiuntamente a quelli trainanti elencati in precedenza.
Riportiamo quindi l’elenco delle spese ammesse all’ecobonus del 65% ed i relativi limiti di spesa per la detrazione, basandoci sul decreto requisiti tecnici del MISE:
Elenco lavori ecobonus 2021 | Definizione | Detrazione massima | Aliquota Detrazione |
---|---|---|---|
Riqualificazione globale | Riqualificazione energetica globale | 100.000 euro | 65% |
Involucro edilizio | Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) | 60.000 euro | 65% |
Collettori solari | Installazione di collettori solari termici | 100.000 euro | 65% |
interventi di di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti | 30.000 euro | 65% | |
caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio | 30.000 euro | 65% | |
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione | 30.000 euro | 65% | |
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza | 30.000 euro | 65% | |
microcogeneratori | 100.000 euro | 65% | |
sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore | 30.000 euro | 65% | |
sistemi di building automation | 15.000 euro | 65% |
Ecobonus 2021, detrazione fiscale 50%: elenco spese ammesse e limiti di importo
A partire dal 1° gennaio 2018, l’ecobonus è stato ridotto al 50% per specifiche tipologie di spese.
Ecco quindi l’elenco delle spese ammesse all’ecobonus del 50% per il 2021 ed i relativi limiti massimi di importo:
Elenco lavori ecobonus 2021 | Definizione | Detrazione massima | Aliquota Detrazione |
---|---|---|---|
Involucro edilizio | sostituzione di finestre comprensive di infissi | 60.000 euro | 50% |
installazione di schermature solari | 60.000 euro | 50% | |
Impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria | Caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90% | 30.000 euro | 50% |
installazione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili | 30.000 euro | 50% |
Ecobonus 2021: detrazione fiscale fino all’85% per i condomini
Per i condomini, in relazione ai lavori effettuati fino al 31 dicembre 2021, l’ecobonus arriva fino all’85%.
Ecobonus condomini 2021 | Definizione | Spesa massima | Aliquota Detrazione |
---|---|---|---|
Involucro edilizio | interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente | 40.000 euro | 70% |
stessi interventi di cui sopra che portano al conseguimento di risparmi energetici di cui alle tabelle 3 e 4, allegato I, decreto 26/06/2015 | 40.000 euro | 75% | |
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di una classe | 136.000 euro | 80% | |
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di due classi | 136.000 euro | 85% |
Ecobonus 2021, soggetti beneficiari
Superbonus 110% per effettuare i lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico praticamente a costo zero, grazie al meccanismo di funzionamento dell’agevolazione basato, oltre che sulla detrazione, sulla possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Con la Legge di Bilancio 2021 sono state introdotte importanti novità, e altre ancora sono in programma, come la creazione di una piattaforma per la gestione dei crediti. Tale piattaforma però sarà anche informativa: il contribuente potrà chiedere informazioni specifiche per la sua situazione e ottenere una risposta. Per ora però non è ancora possibile ottenere questo tipo di assistenza. Nel frattempo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la sezione ad hoc con tutti i riferimenti normativi, le circolari e gli approfondimenti.
In questa apposita sezione dedicata all’ecobonus e sismabonus al 110% sono stati inseriti anche i link d’interesse che inviano il contribuente direttamente alle aree specifiche dei siti di Mise, Mit ed Enea.
Facciamo il punto sulle regole alla base della nuova agevolazione fiscale per capire come funziona l’ecobonus del 110% e quando si applica.
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Ecobonus 110%: requisiti, interventi ammessi e limiti di spesa
Il decreto Rilancio è ricco di novità, anche per il settore edilizio, con un super ecobonus e sismabonus, potenziato in modo da diventare irresistibile, valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.